TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTUNO
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (prima parte)
Nella quotidiana operatività l’azienda o qualsiasi altra struttura, per l'organizzazione del trasporto internazionale e di tutte le operazioni connesse e a volte imprescindibili, si rivolge di solito a uno spedizioniere.
Spesso si pensa che il rapporto con lo spedizioniere sia articolato così: richiesta d’offerta, affidamento della spedizione, ricezione della fattura per i corrispettivi, competenze e spese che lo spedizioniere addebita peraver eseguito il trasporto e, infine, pagamento della fattura dell’agente logistico.
Oltre a tutte queste indicazioni, bisogna capire che esiste un modo nuovo di gestire il rapporto con lo spedizioniere e quindi con tutta la società, e, di riflesso, con l’intero network dello spedizioniere.
Questo rapporto è di fondamentale importanza, poiché una società di spedizioni e trasporti collabora e solleva l'esportatore o l'importatore (a seconda dei casi) da numerose incombenze e questioni tecniche, garantendo il rispetto e l'applicazione delle norme doganali, ove necessario, di trasporto e documentarie.
Quindi lo spedizioniere esegue una gran quantità d’azioni tecniche e procedurali per garantire l’ottima riuscita del trasporto e permettere la perfetta consegna della merce e salvaguardare il diritto all’incasso dell’avente diritto.
Questo rapporto tra azienda e spedizioniere non deve essere regolamentato da una semplice lettera d’istruzioni, come normalmente avviene.
È necessario che il cliente fornisca istruzioni di carico, fissaggio, trasbordo, operazioni complementari e indispensabili, coperture assicurative ed altro.
Certo tutte queste indicazioni devono essere conosciute dall’azienda mittente del trasporto, che le elaborerà e verificherà, per poi trasmetterle con estrema chiarezza e precisione allo spedizioniere incaricato di eseguire il trasporto e la consegna.
Quindi bisogna trasformare le istruzioni in una sorta di contratto, come previsto dal codice civile.
Infatti, il contratto di spedizione, come da articolo 1737 del codice civile, è un mandato con cui lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
Il rapporto che s’instaura tra lo spedizioniere e il mittente (venditore o compratore) viene inquadrato da un punto di vista giuridico in un contratto di mandato.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.