TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTADUE

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IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (seconda parte)

 

Nella prima parte abbiamo introdotto il concetto del mandato di spedizione, cioè il contratto che l’azienda deve redigere per fissare su carta le istruzioni da trasmettere allo spedizione.

Nel mandato di spedizione lo spedizioniere (detto, anche, mandatario) s'impegna a concludere, a nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto con un vettore per il trasferimento delle merci a tale scopo consegnategli dal mandante.

Le responsabilità dello spedizioniere, quindi, sono circoscritte all'esecuzione del mandato ricevuto in conformità con le istruzioni impartitegli dal mandante.

Lo spedizioniere non è responsabile dell'esito del trasporto, soprattutto per quanto concerne eventuali ritardi.

I ritardi non possono essere imputabili sempre allo spedizioniere, salvo casi specifici.

Nell’eventualità che ci si volesse cautelare a tal proposito, si prevedranno nel contratto di spedizione penalità a carico dello spedizioniere, che di solito non dovrebbero superare mai l’ammontare del nolo pagato per il trasporto.

E’ importante prestare la massima attenzione alle “urgenze” dei trasporti. I trasporti non possono, nella maniera più assoluta, recuperare i ritardi organizzativi e logicistici. Inoltre i corrieri (specie i cosiddetti “express courier” l’urgenza viene fatta pagare molto cara.

È quindi opportuno porre molta attenzione alla reale ed effettiva urgenza delle spedizioni specie se internazionali.

Quindi la responsabilità dello spedizioniere sta solo nella scelta del vettore e nell'espletamento di una serie di operazioni accessorie (quelle doganali prima di tutto), indispensabili per l'esecuzione del trasporto delle merci.

Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spe­dizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio (perciò senza rappresentanza) e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni ac­cessorie.

Poiché mette in rapporto mandante e trasportatore, la responsabilità delle cose trasportate riguarda direttamente quest’ultimo.

Il mandante è colui che conferisce l’incarico; non è detto che debba coincidere con chi, in seguito ai termini di resa, è tenuto a pagarne le spese.

Tipico è il caso dell’esportatore che ha venduto franco fabbrica, ma che è stato lasciato libero di incaricare uno spedizioniere di sua scelta: egli ne diventa il mandante.

Al contrario, deve mettere a sua disposizione merci e do­cumenti per l’invio d’ordine per conto del compratore; farà allora assai bene a stabilire subito e per iscritto che non ha veste di mandante. Ciò per giusta chiarezza e per non rischiare di assumerne gli obblighi.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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