TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTAQUATTRO
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (quarta parte)
Lo spedizioniere, innanzitutto, deve seguire con scrupolo le istruzioni del suo committente, deve agire nel migliore interesse di quest’ultimo, con la massima diligenza e facendo comunque tutto il necessario per portare a termine l’incarico.
Il mandante, da parte sua, deve anticipare quando richiesto le spese nonché passare gli estremi e le documentazioni occorrenti.
Per il contratto di spedizione la legge non prescrive una forma determinata o la forma scritta, e inoltre prevede che le istruzioni possano in parte mancare.
Tuttavia per ovvi motivi di cautela e per disporre di una prova documentale degli accordi, è consigliabile che l’incarico sia conferito per iscritto, in modo chiaro ed esauriente; perlomeno per quanto riguarda i punti più significativi e laddove la discrezionalità dello spedizioniere, o i suoi interessi, potrebbero condurlo a compartimenti o a scelte che non rispettino la più assoluta convenienza del mandante.
La lettera di istruzioni, oltre ad essere un mezzo tipico, è un documento ufficiale di conferimento dell’incarico ed assume quindi primaria importanza in qualunque controversia.
Agendo per conto di altri, lo spedizioniere è un intermediario, il cui intervento si giustifica o si rende necessario per questi principali motivi: svolge anche le operazioni accessorie (coperture assicurative, formalità doganali e presso Consolati, ecc.) coordinandole con il trasporto.
In base alla sua esperienza è in grado di indirizzare verso le scelte più idonee, secondo le esigenze specifiche più disparate; grazie al controllo di molti traffici, ha la capacità e la forza contrattuale necessari per l’ottenimento delle tariffe più favorevoli, senza discapito per i servizi.
Svolge una metodica opera di consulenza e di assistenza sia sul piano tecnico che su quello commerciale, quale esperto di traffici di transazioni e di normative internazionali.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.