TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTACINQUE
IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (quinta parte)
Un “architetto del trasporto” quindi, come ama definirsi. In certi casi è un'etichetta un po’ pretenziosa, ma certamente limitativa se si considera il campo ben più vasto in cui presta la sua opera.
Mentre lo spedizioniere organizza, il vettore (trasportatore) esegue il trasporto. Le rispettive responsabilità sono ben distinte.
In estrema sintesi lo spedizioniere è responsabile del suo operato, e il vettore primariamente delle cose trasportate.
Infatti, oltre agli obblighi contrattuali riguardanti il luogo di consegna, le modalità di trasporto, i termini di tempo, ecc., il vettore, se non dimostra che la perdita o l’avaria della merce sono state determinate da cause al di fuori della sua responsabilità, deve risponderne immediatamente.
Il cosiddetto “onere della prova” è quindi a suo carico, come altre importanti incombenze che, al fine di tutelare il proprietario della merce (o gli aventi diritto), sono stabilite dalla legge.
La legge applicabile in questa materia è costituita dal Codice Civile, dal Codice della Navigazione e dalle convenzioni internazionali.
È posto nella posizione di vettore chi assume il contratto di trasporto, anche se lo esegue con mezzi altrui.
In seguito a una costante evoluzione tecnica e organizzativa, è sempre più facile imbattersi nella figura dello spedizioniere-vettore.
Stabilisce il Codice Civile che lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Non è raro che, per l’operatore o per le controparti qui considerate, la posizione giuridica venga a configurarsi diversamente da ciò che si proponeva e ciò in conseguenza a impostazioni generali o dei singoli rapporti non chiari sia nella forma sia nel merito.
Abbiamo visto quindi, che un operatore si affida per organizzare il trasporto a uno spedizioniere, che può avere anche il duplice ruolo di spedizioniere-vettore.
E abbiamo anche individuato che il rapporto tra questi due soggetti deve essere chiaro e formalizzato innanzi tutto dalla lettera d’istruzioni e d’incarico, lettera che rappresenta il mandato (ordine).
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.