TRASPORTI IN PILLOLE - PILLOLA TRENTOTTO

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IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE (Nona ed ultima parte)

 

 

Lettera di incarico

Vogliamo fare qui un riepilogo sugli aspetti contrattuali.

Ci ritorneremo con alcuni esempi di lettere di mandato e un facsimile di contratto, ma per fare questo abbiamo bisogno di assimilare più informazioni e competenze, in quanto vogliamo dare un prospetto completo e, nel limite dello spazio di una o più pillole, essere abbastanza esaustivi.

Quindi, riepilogando, possiamo dire che è opportuno affidare l'incarico in forma scritta (come visto in precedenza nelle varie pillole) con l'ausilio, magari, di modelli di base già predisposti di "Lettere d'incarico" o "borderò".

Vi preghiamo di non utilizzare stampati, perché sono troppo rigidi e non vi permettono di “ragionare” su quello che bisogna controllare.

Partire dal presupposto di scrivere moltissimi contenuti e, anche se dovranno essere i più chiari ed esaurienti possibili, non vi preoccupate dalla quantità.

Dovrete permettere allo spedizioniere di conoscere tutti i dettagli di esecuzione delle formalità doganali (ove occorra) e delle pratiche di trasporto.

Tra gli elementi da indicare si ricordano, oltre alle coordinate complete del destinatario della merce (compratore), l'indicazione del notify (la persona da avvertire all'arrivo della merce), l'indicazione della data di consegna prevista, del mezzo di trasporto, del valore doganale della merce, della voce doganale (cioè, il codice numerico identificativo della merce), il numero dei colli, la natura (casse, box, pallets ...), la dimensione, la marcatura, il peso netto e lordo, i termini di consegna della merce, gli eventuali vincoli alla consegna e di eventuali altre istruzioni che si rendessero necessarie.

Poiché lo spedizioniere è, spesso, anche vettore nei trasporti stradali, "consolidatore" nei trasporti aerei o operatore di trasporto multimodale (nei casi in cui sono coinvolti più mezzi di trasportosotto un unico contratto di trasporto) si ribadisce ancora di non sottovalutare la scelta dello spedizioniere.

In conclusione una nota di export management.

È bene che l'esportatore non lasci che la gestione di quest’importante fase di una transazione commerciale sia lasciata al compratore, ma, al contrario, sia lo stesso a gestire tutte le fasi della spedizione fino a destinazione, pattuendo un termine di consegna della merce del gruppo "C" o del gruppo "D", tra quelli elaborati della Camera di Commercio Internazionale (gli Incoterms 2000), operando, così, la scelta secondo i requisiti che andremo a elencare nelle prossime puntate.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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