TRASPORTI IN PILLOLE - CINQUANTASEIESIMA PUNTATA
IL CONTRATTO CON LO SPEDIZIONIERE (Seconda ed ultima parte)
Nella pillola precedente abbiamo invitato il nostro lettore a sostituire la lettera di istruzioni da inviare allo spedizioniere con un vero e proprio contratto. Analizziamo perché vale la pena per un'azienda che esporta con una certa frequenza stilare un vero e proprio contratto con lo spedizioniere.
Per l’azienda che vende occasionalmente all’estero, potrebbe essere utile predisporre dei contratti con una sorta di “formati master”, diversi per tipologie e modalità di spedizione e legati a differenti termini Incoterms® 2010. Questi documenti contrattuali non devono essere un noioso lavoro da fare all’ultimo momento.
Abbiamo chiesto a chi prepara questi documenti, perché li compilano e che valore hanno. La risposta che si è aggiudicata il primo posto è stata: "mi hanno sempre detto di fare così, non so altro".
Il contratto, la lettera di mandato, oltre a salvaguardare i nostri interessi, è una sorta di check listfinale. La merce sta per essere ritirata e il mittente perde il controllo fisico del prodotto, affidato a persone e società che, nel caso del franco fabbrica, si conoscono poco o per niente.
La redazione ad hoc di questi documenti permette di ragionare sulle istruzioni da impartire a tutti gli attori della spedizione. Abbiamo, infatti, istruzioni da impartire allo spedizioniere, nostro interlocutore, che questi, a sua volta, deve trasmettere ad altri soggetti e vettori coinvolti nell’invio. Avremo sotto controllo il giro dei documenti di spedizione, che magari sono da abbinare ai documenti commerciali e sono necessari per l’utilizzo della lettera di credito. Possiamo monitorare le scadenze importanti e possiamo verificare che operazioni interne all’azienda siano state portate a termine con successo, come, ad esempio, un imballo e una marcatura particolare, oppure un packing list dettagliato. Questi sono solo alcuni motivi che giustificano una redazione attenta delle lettere di mandato e motivano una modifica delle procedure aziendali di gestione delle spedizioni.
Sottoliniamo anche che negli ultimi tempi i compratori esteri chiedono ai propri fornitori la consegna sino a destino convenuto. Quindi se, per una spedizione con resa EXW – Ex Works Incoterms® 2010, non serve una lettera di istruzioni allo spedizioniere incaricato dal compratore, quando il venditore vuole altre regole condizioni, come fare?
Questa considerazione implica una domanda retorica: in che modo il venditore ha espresso nei suoi contratti di compravendita la tutela dei rischi e dei costi tramite l’adozione di una specifica regola Incoterms® 2010? Negli appuntamenti futuri allegheremo alcuni esempi di lettere di mandato. Partiremo con un esempio di contratto da discutere con uno spedizioniere, per poi allegare semplici lettere di mandato.
Vi preghiamo di prestare però la massima attenzione a questo messaggio: il materiale viene pubblicato con lo scopo di dare efficacia alla didattica. È severamente vietata la sua riproduzione. È vietata altresì qualsiasi applicazione pratica e non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.