TRASPORTI IN PILLOLE - OTTANTUNESIMA PUNTATA
INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (ventunesima parte)
Continuiamo con l'analisi del primo termine:
1 GRUPPO “E” PARTENZA:
EXW WORKS = FRANCO FABBRICA.
Nelle pillole precedenti abbiamo evidenziato come il mittente/esportatore ha sempre la responsabilità fiscale dell’operazione doganale, e deve pertanto dimostrare, tramite la documentazione vistata dalla dogana, di essere in regola con le norme vigenti.
Il termine Ex Works è molto preciso: i rischi e i costi delle formalità doganali sono a carico del compratore. Il venditore deve però fornire al compratore tutta la documentazione e le eventuali licenze di export, qualora queste debbano essere a nome dell’azienda Italiana.
Ripetiamo che se tutte le spese per queste formalità sono a carico del compratore, non dovrebbero insorgere, come invece capita spesso, controversie tra venditore e compratore oppure tra venditore e spedizioniere sulla giusta ripartizione degli addebiti.
Questa clausola impartisce precise condizioni a tal proposito. Se non vengono accettate oppure se vogliamo imporre modifiche sarà più opportuno agire come segue:
1) Scegliere e cambiare termine Incoterms® 2010.
2) Fare una specifica annotazione e/o deroga quando si va a concordare questa variazione.
Quest’ultima variazione può essere fatta nello schema di proposta del termine Incoterms® 2010 che abbiamo visto nelle puntate precedenti.
A carico del compratore ci sono tutti gli oneri e di conseguenza anche tutti i rischi necessari per prendere in carico la merce nel luogo convenuto con il venditore.
Il venditore deve solo mettere a disposizione la merce nel luogo e nel tempo indicato sul contratto di compravendita.
Ci rendiamo conto che non è possibile che il compratore oltre al mezzo di carico, assuma l’onere di trovare un addetto al carico. Nessun problema! Sarà sufficiente, sempre nello schema, variare l’opzione “non caricato” (not loaded in lingua inglese) con “caricato” (loaded in lingua inglese).
In questo modo il venditore trasferirà rischi e costi al compratore:
1) Nel luogo convenuto;
2) Nel tempo convenuto;
3) Dopo aver eseguito una precisa operazione legata alla nascita del trasporto.
Abbiamo dato la precisa indicazione che mettere a disposizione significa, in ultima analisi, non caricare la merce sul mezzo che si presenta per il ritiro.
Per cui il compratore dovrà inviare un mezzo idoneo al ritiro della merce, preoccupandosi anche, qualora si renda necessario, di tenere conto dei mezzi di sollevamento e/o di manipolazione della spedizione.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.