TRASPORTI IN PILLOLE - OTTANTATREESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (ventitresima parte)

 

Passiamo ora al secondo termine della lista degli Incoterms® 2010:

FCA – FREE CARRIER

È anche la prima regola del gruppo “F” denominato per l’appunto del trasporto principale non pagato.

Iniziamo con una premessa. In questa regola, la parola “Carrier” viene, giustamente tradotta in italiano con il termine, perfettamente aderente,  “vettore”.

Quando si ragiona sugli Incoterms® 2010 è sempre bene tenere a mente la differenza, sia giuridica che di lavoro, tra vettore e spedizioniere.

Desideriamo ora precisare che questo termine, FCA – Free Carrier, non fa nessuna differenza tra vettore e spedizioniere.

È un termine poco conosciuto dalle imprese italiane, e ancor meno da molti addetti ai lavori.

Questa regola può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto, in quanto, non “occupandosi” in modo specifico del trasporto principale, prende in considerazione il rapporto tra il venditore e la società di trasporto che si occupa dell’esecuzione tecnica della movimentazione dei beni.

Questo termine, in un contratto di compravendita, dovrebbe essere proposto come segue:

 

TERMINE DI CONSEGNA:

FCA – Free Carrier Axia Trans S.p.A. – sede sociale di Venezia – magazzino (deposito, piattaforma, hub) oggetto del termine di consegna: Padova (Italia) sdoganato in Italia, non caricato (oppure caricato), non stivato, non fissato, non assicurato, non ………….. (altre voci possibili) - (as Incoterms® 2010 ICC/CCI)

Data di consegna concordata: 12/10/2015 ore 15,30

 

Si noterà che lo schema della proposta è leggermente diverso da quello illustrato in precedenza, ma spiegheremo il motivo, specificando anche la ragione per cui compaiono la data e l'ora di consegna.

Va subito rilevato che questa regola va utilizzata per trasporti effettuati con qualsiasi modalità.

Se la si utilizza per spedizioni groupage o collettame, non ci sono particolari problemi.

Il problema nasce con i carichi completi. Per quale motivo? Il vettore e/o spedizioniere costituisce, in sintesi, il punto di passaggio del rischio e dei costi tra venditore e compratore. Il termine quindi regolamenta i seguenti tragitti:

Per l’export:

a)        Percorso magazzino venditore (azienda italiana export) – spedizioniere e/o vettore incaricato;

b)       Percorso spedizioniere e/o vettore incaricato – magazzino compratore;

Per l’import:

1)        Percorso magazzino venditore (azienda straniera fornitrice export) – spedizioniere e/o vettore incaricato;

2)        Percorso spedizioniere e/o vettore incaricato – magazzino compratore (azienda italiana che importa).

Se questa regola fosse invece applicata ai trasporti cosiddetti “completi” diventerebbe difficile stabilire il punto di passaggio dei rischi. Ad esempio, il camion non transita nel magazzino convenuto dello spedizione; quale punto comune per il venditore ed il compratore è da considerare per il passaggio dei rischi di trasporto e di perdita totale o parziale delle merce? E inoltre come si va a calcolare il costo del trasporto parziale, ovvero magazzino venditore/magazzino agente logistico, per decurtarlo dal costo totale del trasporto?

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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