TRASPORTI IN PILLOLE - OTTANTAQUATTRESIMA PUNTATA
INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (ventiquattresima parte)
Continuiamo a parlare del secondo termine della lista degli Incoterms® 2010:
FCA – FREE CARRIER
Facciamo un esempio concreto: trasporto via camion completo da Padova a Mosca con uno spedizioniere incaricato che ha sede e magazzino a Torino.
Il venditore dovrebbe sopporta rischi e costi sino a magazzino del vettore a Torino. Ma la logica operativa vuole che un camion caricato a Padova e diretto in Russia non transita per Torino. Il venditore che non ha una profonda conoscenza degli Incoterms® 2010 potrebbe sostenere costi e rischi non dovuti.
Come comportarsi allora?
La sede e l’attività dello spedizioniere è il punto centrale del FCA – Free Carrier. A tal proposito si confronti anche la tabella degli Incoterms® 2010 che abbiamo allegato.
Prendiamo quindi il punto di vista del venditore e immaginiamo che la questione sia tra il venditore, che ha sede e magazzino in Padova, e lo spedizioniere incaricato dal compratore, che ha sede e magazzino a Reggio Emilia.
Questa prima indicazione, oltre a ribadire che il compratore ha il compito di scegliere il vettore o spedizioniere che andrà ad effettuare il trasporto principale, ci dice che il venditore ha queste precise operatività e quindi sopporta i seguenti rischi e costi:
· Responsabilità per tutti gli adempimenti doganali, quindi eventuali operazioni doganali di export oppure responsabilità per la compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, denominate più comunemente Intrastat.
· Predisposizione di un idoneo imballo per il trasporto del prodotto. L’imballo deve essere ideato pensando al trasporto che la merce dovrà sostenere.
· Produzione di eventuali licenze di export e tutta la documentazione necessaria al compratore al trasporto ed alle formalità doganali in transito e all’arrivo nel paese di destinazione.
· Eventuale assicurazione merci nel tratto di competenza del venditore.
· Eventuale scelta dell’agente logistico nel caso in cui in compratore non riesca ad incarica una società di trasporto oppure nel caso in cui lo stesso compratore demandi per altri motivi la scelta del vettore/trasportatore/spedizioniere al venditore.
Precisiamo che gli oneri sostenuti in partenza non sono da sostenere anche all’arrivo della merce.
Qualora si volessero sostenere dei costi per qualche operazione a destino, laddove, non specificato in modo “automatico” nel termine Incoterms® 2010, questa volontà deve essere messa per iscritto e non intesa come questione sottointesa.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.