TRASPORTI IN PILLOLE - OTTANTACINQUESIMA PUNTATA
INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (venticinquesima parte)
Continuiamo a parlare del secondo termine della lista degli Incoterms® 2010:
FCA – FREE CARRIER
Esaurita parzialmente la questione delle voci accessorie al trasporto, affrontiamo quella della gestione del trasporto nella regola FCA – Free Carrier.
Questo termine è poco utilizzato sia dalle imprese per i loro traffici in export e in import sia dagli spedizionieri, che invece dovrebbero spingerlo (e spiegarlo) ai vari operatori.
Il termine Carrier, infatti, in qualche modo svela e conferma che il venditore e il compratore, scegliendo il termine FCA - Free Carrier, dovrebbero essere molto attivi e presenti non solo nella scelta dello spedizioniere o soggetto logistico, ma anche nell'organizzazione di una maggiore “protezione” del trasporto attraverso precisi accordi che tutti gli attori dovranno sottoscrivere.
Il passaggio dei rischi tra venditore e compratore avviene quando il mittente/venditore consegna la merce al vettore, al trasportare o allo spedizioniere presso l’indirizzo dello spedizioniere nominato dal compratore.
Il passaggio dei rischi si perfeziona anche quando lo spedizioniere, vettore o trasportatore, sempre, nominato e scelto dal compratore si reca presso il luogo di presa in carico della merce presso il mittente per effettuare il ritiro della merce da spedire.
Nel frattempo ribadiamo che quindi il compratore deve comunicare al venditore la scelta dell’agente logistico indicando non solo il nome, ma anche il magazzino scelto. Questo nel caso che l’operatore logistico in questione abbia più di una sede/magazzino o filiale presente nel territorio italiano.
Per illustrare meglio e con particolarità la regola in esame, dobbiamo riferirci ad un esempio pratico.
Quindi ipotizziamo lo scenario formato da un’azienda con sede a Noale, in provincia di Venezia, lo spedizioniere AxiaTrans, scelto dal compratore che ha sede a Noale – Provincia di Venezia e che il contratto di compravendita preveda la consegna allo spedizioniere incaricato AxiaTrans il prossimo 20 novembre 2015 alle ore 16,30.
Il venditore con queste informazioni, ha in pratica due opzioni:
1) Consegnare il bene, oggetto del contratto di compravendita entro il giorno 20 novembre 2015 alle ore 16,30 presso il magazzino dello spedizioniere AxiaTrans in Noale – Provincia di Venezia;
2) Mettere a disposizione, presso il proprio magazzino in Padova dello spedizioniere AxiaTrans, il bene oggetto del contratto di compravendita. Lo spedizioniere incaricato dal compratore, oppure scelto dal venditore su preciso mandato del compratore, dovrà ritirare il prodotto a partire dal giorno 20 novembre 2015 - ore 16,30.
Queste opzioni sono previste in modo specifico nella regola Incoterms® 2010.
Analizzando anche la tabella che troverete in allegato, si potrà notare come il passaggio dei rischi e dei costi, tra venditore e compratore avviene alla consegna del bene allo spedizioniere incaricato dal venditore oppure scelto dal venditore.
A volte lo spedizioniere incaricato dal compratore, cliente dell’azienda mittente, forza “un po'” per vedersi affidare il trasporto. Ma è legittimo che il venditore abbia una responsabilità indipendente nel tratto suo magazzino – luogo del magazzino dello spedizioniere incaricato. Anzi, consigliamo alle aziende che vogliono utilizzare questo termine Incoterms® 2010, di essere indipendenti nella valutazione dei costi nel tratto di loro competenze.
L’importante è capire che non esiste nessun obbligo! Non si deve affidare a tutti i costi la spedizione allo spedizioniere scelto dal cliente estero.
Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.