TRASPORTI IN PILLOLE - OTTANTASEIESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (ventiseiesima parte)

 

Continuiamo a parlare del secondo termine della lista degli Incoterms® 2010:

FCA – FREE CARRIER

 

Abbiamo scritto in precedenza che il venditore ha 2 opzioni per gestire il tratto di trasporto tra il proprio magazzino e il magazzino dello spedizioniere incaricato dal compratore.

Vediamo la prima:

1) Consegnare il bene, oggetto del contratto di compravendita entro il giorno 20 novembre 2015 alle ore 16,30 presso il magazzino dello spedizioniere AxiaTrans in Noale – Provincia di Venezia;

Il venditore potrà non utilizzare i servizi offerti dallo spedizioniere nominato, e scegliere invece il vettore, il trasportatore o lo spedizioniere che svolgerà questo servizio.

È da porre l’accento che il venditore assume, in questo caso, costi e rischi per il trasporto da proprio magazzino sino a magazzino, del vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato.

È altresì importante notare che l'obbligazione del venditore si estingue nel momento in cui consegna la merce al magazzino del vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato nel giorno e nell'ora stabiliti dalle condizioni contrattuali pattuite con il compratore (nel nostro caso il giorno 20 novembre 2015, ore 16,30)

L’obbligazione si estingue e i rischi passano dal venditore al compratore quando la merce arriva nel magazzino del vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato, merce a bordo mezzo di trasporto non scaricata, con costi e rischi a cura del vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato.

Passiamo alla seconda:

2) Mettere a disposizione dello spedizioniere AxiaTrans, presso il proprio magazzino in Padova, il bene oggetto del contratto di compravendita. Lo spedizioniere incaricato dal compratore, oppure scelto dal venditore su preciso mandato del compratore, dovrà ritirare il prodotto dal giorno 20 novembre 2015 - ore 16,30.

Il trasporto sarà effettuato appunto dal vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato dal compratore.

Qualora si scelga questa possibilità, è bene prestare attenzione al passaggio dei rischi e dei costi.

Per la questione dei costi: Il venditore sostiene i costi di trasporto e spese accessorie da magazzino in Noale – Provincia di Venezia sino al magazzino convenuto in Marghera. Si sceglierà di utilizzare il vettore/trasportatore/spedizioniere incaricato dal compratore solo se conveniente in termini di costi e logistica.

Passaggio dei rischi: Il passaggio dei rischi tra venditore e compratore avverrà, in questo caso, nel magazzino del venditore Padova. Ma il passaggio della merce avverrà quando la merce viene caricata a bordo del mezzo di trasporto presso la sede del venditore, a cura e rischio del venditore. La merce non sarà stivata a bordo per il venditore: quest’operazione sarà eseguita dall’operatore logistico in nome e per conto del compratore che, in questo caso, è suo mandatario della spedizione.

Il consiglio, in linee generali, è quello di non accettare quello che non si conosce nei minimi dettagli. Molte volte, proprio perché il cliente/compratore decide il vettore/trasportatore/spedizioniere, si tende ad accettare in modo passivo la sua scelta, senza analizzare se il prezzo “imposto” dal vettore è effettivamente in linea con le tariffe di mercato.

Ricordiamo inoltre che, qualora il compratore sostenga un costo di trasporto di 100 unità, mentre il venditore potrebbe pagare, per lo stesso trasporto, 50 unità, in realtà non si risparmia, perché quelle 100 unità verrebbero comunque aggiunte al valore del bene venduto.

Inoltre ci potrebbe essere una serie di costi occulti (ghost costs) che il venditore sosterrebbe senza un accurato controllo del trasporto e della spedizione.

Abbiamo così concluso il capitolo dedicato al termine FCA. Nella prossima puntata passeremo a un nuovo termine.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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