TRASPORTI IN PILLOLE - NOVANTADUESIMA PUNTATA

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (trentaduesima parte)

 

Con l’analisi della regola F.O.B. porto d’imbarco convenuto, si è conclusa la disamina del gruppo F delle regole degli Incoterms® 2010.

Non abbiamo invece completato l’analisi delle regole specifiche per il trasporto via mare, che sono FAS, FOB, CFR, e CIF.

Passiamo ora al primo termine del gruppo C:

CFR. – COSTO AND FREIGHT

Al gruppo C (Cost) appartengono i termini di resa che attribuiscono al venditore l’onere, ma non il rischio, del trasporto delle merci nella località di destino concordata.

Guardiamo prima lo schema da utilizzare:

 

 (1) TERMINE DI CONSEGNA:

(2) CFR – COST AND FREIGHT -

(3) Porto di imbarco Convenuto: porto di Venezia – Banchina Molo A –

(4) Sdoganato in Italia, merce caricata su s/s Anny con le condizioni nolo PAL/FIO (***)

(5) (as Incoterms® 2010 ICC/CCI)

 

Cosa significa il termine CFR? La lettera C sta per “COST”, cioè le spese che il venditore sostiene in terra ferma, e il costo, le spese e l'organizzazione del trasporto della merce sino al porto d’imbarco convenuto.

L’acronimo FR indica Freight, cioè il nolo mare, la trazione marittima, che sarà quindi il costo che si pagherà alla compagnia di navigazione per trasportare la merce sulla nave.

Capiamo quindi che è un termine applicabile sono al trasporto via mare.

Malgrado ciò, questa regola viene utilizzata anche per spedizioni via camion o via area. Ricordiamo che quest’utilizzo “improprio” non offre garanzie, né per i costi, né soprattutto per i rischi derivati dal trasporto. Nella prossima pillola vedremo perché.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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