Pillola 95 - INCOTERMS® 2010 E DINTORNI - CIF (1)

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (trentacinquesima parte)

Iniziamo ora a parlare del prossimo termine:

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT

Il passaggio dalla regola CFR alla “quasi” gemella CIF è breve. La differenza tra le due regole consiste nel fatto che il venditore, oltre alle obbligazioni previste per la regola CFR, deve provvedere a un’assicurazione minima.

Partiamo intanto con il solito schema:

 

(1) TERMINE DI CONSEGNA:

(2) CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT -

(3) Porto di Sbarco Convenuto: porto di Sydney (Australia)

(4) Sdoganato in Italia, merce caricata su s/s Anny con le condizioni nolo PAL/FIO (***)

(5) (As Incoterms® 2010 ICC/CCI)

 

Il venditore è quindi tenuto al pagamento del trasporto principale, in questo caso il nolo marittimo o trazione marittima dal porto di imbarco al porto di sbarco, senza considerare eventuali porti di trasbordo.

Il venditore assume rischi fino alla murata della nave nel porto di imbarco convenuto o scelto per l’esecuzione del trasporto principale, ma offre una copertura assicurativa a favore del compratore.

Nelle prossime puntate ci soffermeremo appunto sull'obbligazione di assicurazione del venditore, non solo per indicare gli adempimenti minimi previsti, ma anche per dare qualche consiglio operativo.

Con questa regola, il venditore deve stipulare un contratto di assicurazione con una compagnia di assicurazione di propria fiducia e deve, di conseguenza, pagare il relativo premio assicurativo, che sarà in proporzione al valore della merce e ai rischi che il venditore chiederà, in accordo con il compratore o in piena autonomia, di coprire.

È bene però porre l’accento sul fatto che il libro degli Incoterms® 2010 stabilisce che, con questa regola, il venditore è tenuto a produrre una copertura assicurativa minima. Qualora il compratore voglia una copertura assicurativa maggiore e con rischi specifici, dovrà concordarlo in sede di trattativa o di stipula del contratto di compravendita. Oppure il compratore può provvedere lui stesso a un’integrazione al contratto assicurativo stipulato dal venditore.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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