Pillola 96 - INCOTERMS® 2010 E DINTORNI - CIF (2)

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INCOTERMS® 2010 E DINTORNI (trentaseiesima parte)

Continuiamo a parlare di:

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT

Abbiamo parlato nella puntata precedente della copertura assicurativa minima che il venditore deve garantire al cliente e della possibilità di concordare in fase di contrattazione una copertura maggiore o di stipulare un'integrazione in un secondo tempo.

Questa situazione scaturisce dal fatto che le indicazioni contenute nelle “Institute Cargo Clauses”, norme predisposte dalla The Institute of London Underwriters, prevedono l’assicurazione nella “copertura minima” nella clausola C, nella “copertura media” nella Clausola B, e nella “copertura massima” nella clausola A

Per maggiori informazioni sulle “INSTITUTE CARGO CLAUSES”, potrete consultare i seguenti link:

http://www.rsaconnect.rsagroup.co.uk/shared/gocargo_clauses.pdf

http://www.lloyds.com/NR/rdonlyres/884F82C1-3957-4B61-86BA-4A7D3B892359/0/InstCargoClausesA.pdf

http://www.tradeyorkshire.com/downloads/cargo%20clauses(1).pdf

Ma perché è stata scelta la copertura minima quando invece le assicurazioni per trasporti marittimi prevedono anche una copertura massima?

La risposta è molto semplice e nasce da una considerazione operativa. Le merci possono essere rivendute durante il trasporto a diversi successivi compratori, quindi, in questa sorta di “catena”, diventa difficile stabilire quale tipologia di assicurazione sia più idonea per tutti i soggetti. Quindi è meglio prevedere per il venditore una copertura minima con la possibilità di pensare, in una fase successiva, a un'integrazione.

Ma ribadiamo ancora una volta che è possibile pensare già in fase di redazione del contratto di compravendita a una polizza assicurativa completa.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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