Pillola 110 - INCOTERMS® 2010 E DINTORNI - CPT (5)

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Dopo aver illustrato con un esempio alcune indicazioni operative nel via camion, andiamo ad analizzare alcune indicazioni per quanto attiene invece il trasporto via aereo.

Il trasporto aereo si sta diffondendo sempre più e questo aumento per le compagnie aeree non sempre è dovuto al fatto che le aziende scoprono l’accorciamento della supply chain.

Molte volte, purtroppo, si ricorre al via aerea, in sostituzione sia del via mare, ma anche del via camion, perché il trasporto deve recuperare ritardi logistici, oppure perché “il cliente ha fretta” o, peggio ancora, “qualcuno” ha deciso così.

La spedizione via aerea, è la modalità di spedizione che l’impresa, di solito e ovviamente con le dovute eccezioni, affronta con maggiore “superficialità” e non come dovrebbe. Ne parleremo quando affronteremo l’analisi delle varie modalità di spedizioni.

Aggiungiamo a tutto questo che, mentre la resa CFR e CIF sono riconosciute come regole per il trasporto, per il trasporto aereo spesso non si sa quale termine utilizzare e quindi proporre nelle fasi della compravendita.

Se si esclude il famigerato Ex works e il FOB, che come abbiamo ampiamente trattato è più che errato, l’impresa spesso è nel buio.

La regola CPT (o CIP) può e deve essere adottata per le spedizioni via aerea. Di conseguenza, se un’impresa dovesse organizzare, ad esempio, una spedizione via aerea per Sydney (Australia) la resa potrebbe essere la seguente:

Delivery Terms: CPT Carriage paid to arrival airport in Sydney, non cleared in Australia, not insured …… (as Incoterms® 2010 ICC/CCI).

Così scrivendo il venditore italiano assume i costi sino all’aeroporto di arrivo, mentre I rischi passano dal venditore al compratore al vettore/spedizioniere incaricato di effettuare la spedizione.

Arrivederci al prossimo appuntamento e buoni trasporti e spedizioni.

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